LEGGE 7 dicembre 2000,  n. 397
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2001 n. 2)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DIFENSIVE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

CAPO  I

Modifiche al codice di procedura penale

Art. 1

1. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, le parole: “Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro” sono sostituite dalle seguenti:
    Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonchè presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro“;
  2. al comma 5, dopo le parole: “dei difensori,” sono inserite le seguenti: “degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei“.

Art. 2

1. All’articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad un copia“.

Art. 3

1. All’articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391-ter“.

Art. 4

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;“.

Art. 5

1. All’articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127.

1-ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone“.

Art. 6

1. All’articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, le parole: “all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 327-bis“.

Art. 7

1. Dopo l’articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 

Art. 327-bis. – (Attività investigativa del difensore).

  1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
  2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
  3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici“.

Art. 8

1. Dopo l’articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il seguente: “Art. 334-bis. – (Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazioni difensiva) – 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte“.

Art. 9

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente: “Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date“.

Art. 10

1. All’articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia“.

2. Il comma 2 dell’articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127“.

Art. 11

1. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Titolo VI-bis.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Art. 391-bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). – 1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall’articolo 210. L’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell’articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 392, comma 1.

Art. 391-ter. – (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). – 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

Art. 391-quater. – (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).

– 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne
copia a sue spese.

2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Art. 391-quinquies. – (Potere di segretazione del pubblico ministero). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all’indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-sexies. – (Accesso ai luoghi e documentazione). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

a) la data ed il luogo dell’accesso;

b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

d) l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Art. 391-septies. – (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). – 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

3. Non è consentito l’accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-octies. – (Fascicolo del difensore). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice
deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all’articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 391-nonies. – (Attività investigativa preventiva). – 1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Art. 391-decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l’articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall’articolo 431.

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l’esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall’articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all’articolo 431, comma 1, lettera c)”.

Art. 12

1. All’articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“.

Art. 13

1. All’articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: “comunicato al pubblico ministero” sono soppresse.

Art. 14

1. L’articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 

Art. 430 – (Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore).

  1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.
  2. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia“.

Art. 15

1. All’articolo 431, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: “e dal difensore“.

Art. 16

1. All’articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: “pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “ed in quello del difensore“.

Art. 17

1. All’articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta“.

Art. 18

1. All’articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: “pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “, dai difensori delle parti private“.

CAPO II

Modifiche al codice penale

Art. 19

1. All’articolo 371-bis del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore“.

Art. 20

1. Dopo l’articolo 371-bis del codice penale è inserito il seguente:

Art. 371-ter. – (False dichiarazioni al difensore). – Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere“.

Art. 21

1. Dopo l’articolo 379 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 379-bis. – (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale“.

Art. 22

1. All’articolo 375 del codice penale, dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,“.

2. All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,“.

3. All’articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “davanti all’autorità giudiziaria ovvero” sono inserite le seguenti: “alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata” e dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,“.

4. All’articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo comma, dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,“;
  2. al secondo comma, dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,“.

CAPO  III

Norme di attuazione

Art. 23

1. L’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall’articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

Art. 24

1. All’articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, le parole: “nell’articolo 38” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 327-bis del codice“;
  2. il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente“.

Art. 25

1. Le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.